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Guida sotto l’effetto di droghe: il nodo della legittimità costituzionale dopo la riforma del 2024

Il nuovo Codice della Strada, introdotto con la Legge 4 dicembre 2024 ha segnato una svolta rigorista nel panorama normativo: per far scattare le sanzioni del nuovo art. 187, infatti, non è più necessario accertare lo “stato di alterazione”, ma è sufficiente la positività ai test dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Almeno sino a pochi giorni fa, quando sull’intera materia è stato acceso il faro della Corte Costituzionale. La Consulta, con la sentenza n. 10/2026, pur non stravolgendo l’impianto normativo, lo ha riletto in una chiave costituzionalmente orientata, limitando l’area del penalmente rilevante alle situazioni in cui l’uso di stupefacenti incida realmente, e non solo astrattamente, sulle capacità psicofisiche del conducente.

Il superamento dello “stato di alterazione”

La riforma voluta dal legislatore ha eliminato il requisito che per anni ha reso complessi i procedimenti: l’onere per le forze dell’ordine di provare che il conducente fosse effettivamente “alterato” al momento del controllo. Sino alla pronuncia della Consulta n. 10/2026, dunque, il reato si configurava per il solo fatto di porsi alla guida dopo aver assunto droghe. A legislazione vigente, il rischio – sollevato da diversi giuristi – è quello di colpire la cosiddetta “positività storica” (tracce di sostanze assunte giorni prima) che non inficia necessariamente la sicurezza stradale (basti pensare che il THC rimane presente nelle urine anche diversi giorni dopo l’assunzione).

L’interpretazione costituzionalmente orientata

Già prima del pronunciamento della Consulta, la dottrina suggeriva che la norma dovesse essere interpretata in modo da non violare il principio di offensività. In tale chiave, affinché la punibilità sia ragionevole, l’accertamento deve garantire non soltanto che la sostanza sia presente nei liquidi biologici in quantità correlabile a un’assunzione recente, ma anche che il prelievo avvenga in un momento cronologicamente prossimo alla guida, per evitare che la sanzione penale colpisca uno stile di vita anziché un comportamento pericoloso.

Tecnologia e Prevenzione: il ruolo dell’Alcolock

La ratio della riforma — ridurre drasticamente i sinistri stradali — passa anche attraverso l’integrazione tecnologica. Un punto centrale, sostenuto anche nelle osservazioni del CNEL e dalla Consulta per la Sicurezza Stradale presieduta dal Consigliere CNEL Prof. Francesco Riva (CIU Unionquadri), riguarda l’introduzione dell’Alcolock. Questo dispositivo, obbligatorio per i conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza, impedisce l’accensione del motore se rileva un tasso alcolemico superiore a zero. L’obiettivo è passare da un sistema puramente sanzionatorio a uno preventivo. «La sicurezza stradale richiede regole chiare, ma anche proporzionalità», commentano gli esperti del settore. «Strumenti come l’alcolock e protocolli di accertamento rapido per le droghe sono fondamentali per garantire che la legge sia efficace senza diventare arbitraria.»

Cosa cambia per gli automobilisti

Le conseguenze per gli automobilisti sorpresi alla guida in stato di alterazione o ebbrezza non sono trascurabili: in caso di positività al test, infatti, l’autorità procede al ritiro della patente sul posto. Le pene prevedono arresto e ammende che possono arrivare a diverse migliaia di euro, oltre alla sospensione della patente fino a tre anni. Un quadro, dunque, estremamente severo, che impone agli automobilisti una rinnovata consapevolezza delle proprie responsabilità.

La recente evoluzione giurisprudenziale e il riesame di legittimità costituzionale riportano però al centro un principio cardine del diritto penale: la necessità che alla sanzione corrisponda un’offesa concreta al bene giuridico tutelato, in questo caso la sicurezza della circolazione. Sarà quindi decisivo, nei prossimi mesi, osservare come le forze dell’ordine, i periti e i giudici applicheranno il nuovo orientamento, bilanciando l’esigenza di prevenire condotte pericolose con quella di evitare automatismi punitivi fondati su meri dati biologici, non sempre indicativi di un effettivo stato di pericolo.